IMPIANTI TERMICI

Il dramma delle scadenze di manutenzione?

 

La confusione sull'argomento della manutenzione degli impianti termici deriva dal fatto che ci sono due adempimenti previsti dalla legge:

 

 - LA MANUTENZIONE ORDINARIA;

 

 - IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (più comunemente chiamato PROVA FUMI o DI COMBUSTIONE).

 

Le due operazioni non sempre vengono fatte contestualmente quindi vanno considerate separatamente, infatti anche nel nuovo decreto 74 sono trattate in due articoli distinti, rispettivamente l'art.7 e l'art.8.

L'articolo 7 va ad indicare il soggetto che deve fornire le istruzioni sul quando e come fare la manutenzione della caldaia (pulizia), mentre l'articolo 8 indica in quali casi, durante gli interventi di controllo/manutenzione di cui all'art.7, sia necessario effettuare anche il controllo di efficienza energetica, le cui scadenze sono esplicitate all'allegato A del decreto stesso.

Le regioni e le provincie autonome possono nell'ambito delle loro competenze, modificare in maniera più restrittiva le scadenze di questo allegato, il FVG al momento non ha apportato modifiche.

 

Il problema quindi nasce dal fatto che si tende a confondere l'una con l'altra scadenza credendo di parlare della stessa cosa (lo fanno anche giornalisti di accreditate testate nazionali).

Cosa fare per essere in regola?

(Per le caldaie "domestiche" Qn<35kW)

FARE CIO' CHE E' SCRITTO SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI DELLA CALDAIA

La tendenza dei costruttori è quella di indicare come necessaria la manutenzione ANNUALE, per cui questa è la prima scadenza da rispettare. Nell'eseguire questi interventi l'azienda incaricata si occuperà di verificare anche l'efficenza energetica, come previsto dalle scadenze all'allegato A (per esempio potrà essere ogni 2 o 4 anni in funzione del tipo di caldaia).

 

L'art.7 prevende anche la possibilità che l'installatore o il manutentore possano indicare come e quando fare la manutenzione di una caldaia (non quelle di efficienza energetica), questa comunicazione deve essere fatta all'utente in forma scritta.

Ovviamente l'azienda abilitata che prevederà questa "scadenza modificata" si assumerà tutte le responsabilità civili e penali che ne derivano. Le cadenze per la verifica di efficienza energetica rimangono invariate.

Esempio automobilistico:

La MANUTENZIONE ORDINARIA è come il TAGLIANDO dell'auto.

Anche per le caldaie la cadenza di questo intervento viene INDICATA DAL COSTRUTTORE dell'apparecchio, il quale prescrive cosa va fatto ed ogni quanto va fatto.

Per le caldaie a differenza degli autoveicoli questo intervento è OBBLIGATORIO 

 

La VERIFICA DI EFFICIENZA ENERGETICA è come la REVISIONE MCTC.

Questo intervento per le auto è un obbligo previsto dall'art. 80 del Codice della Strada e DEVE ESSERE FATTO OGNI 2 O 4 ANNI, come per le  caldaie.

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QUANDO SI FA' LA MANUTENZIONE?

lo prescrive la legge... leggi qui.

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Nuovo DPR riguardante la manutenzione degli impianti termici... leggi qui.

 

Chiarimenti sugli scarichi a parete... leggi qui.

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